mercoledì 14 marzo 2012

Calcoliamo insieme la ritenuta d'Acconto -Pratici esempi del calcolo in fattura della ritenuta d'acconto-

Molto spesso, calcolare la ritenuta d’acconto all’atto dell’emissione della fattura o ricevuta per prestazione rese può costituire un’insidia, in quanto nel calcolo occorre tener presente varie voci, fra cui oltre all’importo stabilito per il compenso, l’iva (ove prevista), la percentuale stabilita per la Cassa nazionale Previdenza ed il bollo.
Di seguito ho esposto dei semplicissimi prospetti di calcolo prevedendo varie casistiche, con l’intento di essere una vera “Guida” in questo argomento, evitando facili errori.
La ritenuta d’acconto è operata dai soggetti che esercitano attività di impresa (artigiani, commercianti, ditte individuali), dalle società e dagli enti di ogni tipo, dai professionisti e dagli amministratori di condominio.
FATTURE CON IVA E RITENUTA D’ACCONTO
Compenso (A) 100,00
Cassa Nazionale Previdenza 2% (B) 2,00
Totale 102,00
IVA 20% (A+B) =C 20,40
Totale di ( A+B+C ) 122,40
Ritenuta d’acconto 20% (di A) = D 20,00
FATTURE CON IVA SENZA RITENUTA D’ACCONTO
Compenso ( A ) 100,00
Cassa Nazionale Previdenza 2% (B) 2,00
Totale 102,00
IVA 20% (di A+B) =C 20,40
Totale da versare (A+B+C) 122,40
ESENTE DA IVA CON RITENUTA D’ACCONTO
Compenso (A) 100,00
Cassa Nazionale Previdenza 2% (B) 2,00
Totale 102,00
Ritenuta d’acconto 20% (di A) = C 20,00
Totale da versare (A+B-C ) 82,00
Bollo di €. 1,81 (se superiore a €. 77,47)
ESENTE DA IVA SENZA RITENUTA D’ACCONTO
Compenso ( A ) 100,00
Cassa Nazionale Previdenza 2% (B) 2,00
Totale (A+B) 102,00
Totale da versare (A+B-C ) 82,00
Bollo di €. 1,81 (se superiore a €. 77,47)

Riduzione Limite Compensazione Iva (Art.8 Decreto Semplificazioni Fiscali)

Nell'ambito dell'ultimo decreto "Semplificazioni Fiscali", notevole importanza importanza riveste l'art.8 concernente la riduzione del limite per la compensazione del credito iva trimestrale od annuale.
Il limite viene ridotto dagli attuali 10.000 euro a 5.000 euro al cui superamento il relativo utilizzo in compensazione «orizzontale»* nel Mod. F24 può essere effettuato dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.
Viene, inoltre, previsto l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici Entratel o Fisconline per la compensazione del credito Iva, annuale e trimestrale, per importi superiori a e 5.000.

* La compensazione orizzontale è quella che avviene tra tributi diversi (per esempio, utilizzo di un saldo IVA a credito per regolare un debito IRES) che va obbligatoriamente esposta nel modello F24.

Fonte: Sole 24 Ore

Roberto Pagano
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martedì 13 marzo 2012

La Fattura Commerciale- Gli elementi fondamentali di questo Documento Fiscale per non sbagliare-

Ecco gli elementi fondamentali della fattura, che è il documento principale della disciplina Iva.
Molto spesso si tende a dare scarsa importanza a questo documento, compilandolo a volte mancante di qualche elemento e facendonci incorrere in
sanzioni che sono facilmente evitabili.
Vi consiglio, quindi, di leggere quanto di seguito con molta attenzione.
Data di emissione e numero progressivo
La numerazione deve essere effettuata per anno solare; l’obbligo riguarda anche le imprese con esercizio sociale «a cavallo dell’anno».
Sono ammesse più serie di numerazione in considerazione delle esigenze delle imprese (es. differenti centri dì fatturazione, diversi prodotti fabbricati, prodotti destinati al mercato italiano o estero, diverse sedi, ecc.) e nel rispetto di determinate condizioni in merito agli obblighi di registrazione.
Dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione
a) se si tratta di imprese, società o enti: la ditta, denominazione o ragione sociale;
b) se si tratta di persone fisiche; il nome ed il cognome.
In ambedue i casi, inoltre, bisogna indicare la residenza o il domicilio dei soggetti stessi (ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti). Agli effetti del principio di territorialità dell’IVA, per i soggetti diversi dalle persone fìsiche si considera domicilio il luogo in
cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
Numero di Partita Iva e codice fiscale del cedente o prestatore
Non è invece obbligatoria l’indicazione del numero di partita IVA dei cessionari e committenti, salvo che nei seguenti casi:
— per le operazioni intracomunitarie;
— quando il cliente è debitore dell’imposta in luogo del fornitore (ed. reverse charge). In questo caso occorre inoltre indicare la norma di riferimento.
Natura, quantità e qualità del beni oggetto dell’operazione
È possibile indicare la natura e la qualità della merce in codice purché sulla fattura venga riportata la legenda dei codici merceologici utilizzata

Base Imponibile
Prezzo, spese accessorie, valore normale dei beni ceduti gratuitamente, sconti, maggiorazioni, ecc. Gli importi possono essere espressi anche in valuta estera.
Aliquota ed ammontare dell’imposta
Gli importi vanno arrotondati al centesimo di euro per eccesso, se la frazione non è inferiore a 0,005 euro e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare (es. 10,255 = 10,26 mentre euro 10,254 = 10,25 euro). I decimali vanno indicati anche quando sono pari a zero.
Per le fatture in valuta estera, anche se gli importi sono espressi in valuta estera, l’iva deve essere indicata in euro.
Non è richiesta l’indicazione del totale complessivo della fattura; è tuttavia evidente l’opportunità e la necessità della sua indicazione sul documento a fini civilistici e contabili. In tal caso, tuttavia, è necessario evidenziare sulla fattura anche tutti gli eventuali altri addebiti che hanno concorso a formare il totale del documento pur rimanendo esclusi dalla disciplina IVA (es.; interessi dì mora, rimborsi dì anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, ecc., i cui importi sono esclusi dalla base imponibile)
— per le operazioni non imponibili od esenti bisogna indicare, anziché l’aliquota e l’imposta, il titolo di inapplicabilità e la relativa norma (es. esente - art. 10 n. 3 DPR 633/72);
— in caso di fatture differite (v. n. 4552) bisogna indicare data e numero del documento di trasporto. La data di formazione (compilazione) del documento di trasporto potrebbe essere diversa da quella di consegna qualora, per esigenze organizzative dell’azienda, questo debba essere formato in data antecedente a quella di consegna o spedizione dei beni; in tal caso sulla fattura potrà essere indicata la data di formazione del documento stesso.
È possibile omettere l’indicazione nella fattura differita della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, elementi risultanti dai documenti di consegna, a condizione che tali documenti vengano ìnscindìbilmente allegati alla fattura che deve contenere l’indicazione «gli allegati documenti di consegna costituiscono parte integrante della presente fattura» ;
— per le cessioni intracomunitarie non imponìbili o le prestazioni intracomunitarie non soggette all’imposta, occorre indicare anche il numero di identificazione attribuito dallo Stato estero al soggetto acquirente, costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice dello
Stato membro;
— in caso di cessioni ad esportatori abituali bisogna indicare gli estremi della dichiarazione d’intento ;
— in caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, bisogna indicare il loro valore normale, indipendentemente dal fatto che sia o meno escluso dalla base imponibile;
— in caso di fattura per operazioni accessorie, emessa dagli autotrasportatori separatamente da quella relativa al trasporto dei beni, occorre indicare sulla prima gli estremi della seconda, per godere dell’agevolazione
— per le cessioni imponibili di oro da investimento, per quelle di oro diverso e di argento, bisogna richiamare In luogo dell’IVA, l’art. 17 e. 5 DPR 633/72, ai fini dell’applicazione della specifica procedura dì reverse charge (meccanismo in base al quale è il cessionario o committente del bene o servizio, che riceve la fattura emessa dal cedente o dal prestatore senza addebito dell’Iva, a integrare poi il documento con l’aliquota applicabile e la relativa imposta. La fattura sarà poi annotata sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi sia nel registro degli acquisti).
Inoltre, per le società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese occorre altresì indicare (art.2250 C.C.);
— Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società;
— numero di iscrizione al registro;
— capitale sociale (nella misura effettivamente versata e duale risulta dall’ultimo bilancio) per le sole società di capitali;
— indicazione della eventuale presenza dì un unico socio, per le società a responsabilità limitata e per le società per azioni;
— indicazione della eventuale situazione dello stato di liquidazione della società.


Roberto Pagano

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Come ottenere il rimborso Irap per gli anni pregressi

Per effetto dell’art. 4, comma 12, D.L. n. 16/2012, sarà possibile per i contribuenti chiedere il rimborso della quota Irap relativa al costo del personale per gli anni pregressi (prima deducibile nella misura forfetaria del 10% ed ora deducibile, invece, al 100%). Il rimborso può essere richiesto dai contribuenti per i quali è ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento. Sarà un provvedimento a chiarire le modalità e di termini di presentazione del rimborso, che verosimilmente sarà con un “click day” che premierà le istanze secondo l’ordine di arrivo. 
 Fonte: Il Sole 24 Ore
 
Roberto Pagano
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News Fiscali dal 06 al 12 Marzo 2012

Le news fiscali pubblicate dai quotidiani specializzati nel corso della settimana appena trascorsa

Beni ai soci: la comunicazione forse a settembre (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2012-03-12 - Sarà firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera il provvedimento con cui verrà prorogato il termine per la comunicazione dei beni assegnati ai soci, prevista per il 2 aprile prossimo. La proroga dovrebbe portare la scadenza dell’adempimento a settembre. La proroga sarà accolta con sollievo dagli operatori, anche perché resta da risolvere la divergenza tra la norma istitutiva dell’obbligo (art. 2, comma 36-sexiesdecies, D.L. n. 138/2011), che richiede la comunicazione in ipotesi ben definite, ed il provvedimento attuativo del 16.11.2011, che estende la comunicazione a tutti i beni e finanziamenti.

Bollino blu per i negozi in regola col Fisco (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2012-03-12 - Nell’ambito dell’ampio progetto di lotta all’evasione contro coloro che non rilasciano scontrini e ricevute fiscali, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera propone il rilascio di una sorta di “bollino blu” a quei negozianti e artigiani che sono in regola con il Fisco. Si tratta di un pubblico attestato di riconoscimento “di correttezza fiscale agli esercizi commerciali che risultano in regola al controllo degli obblighi tributari”.

Irap costo del personale: rimborso anni pregressi (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2012-03-12 - Per effetto dell’art. 4, comma 12, D.L. n. 16/2012, sarà possibile per i contribuenti chiedere il rimborso della quota Irap relativa al costo del personale per gli anni pregressi (prima deducibile nella misura forfetaria del 10% ed ora deducibile, invece, al 100%). Il rimborso può essere richiesto dai contribuenti per i quali è ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento. Sarà un provvedimento a chiarire le modalità e di termini di presentazione del rimborso, che verosimilmente sarà con un “click day” che premierà le istanze secondo l’ordine di arrivo.

Tariffa rifiuti: niente Iva (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2012-03-12 - La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3756 depositata venerdì 9 marzo 2012, ha affermato che la Tia1 è un tributo, pertanto non è soggetta ad Iva. A nulla rileva la qualificazione patrimoniale della Tia2: si tratta, infatti, di due prelievi distinti. Non vi è, dunque, continuità tra Tia1 e Tia2, come era stato, invece, affermato dal Dipartimento delle Politiche fiscali con la circolare n. 3/2010. La sentenza della Cassazione tenta di chiudere una volta per tutte la questione relativa all’applicazione dell’Iva sulla tariffa rifiuti in relazione all’art. 49, D. Lgs. n. 22/1997 (Tia1) e potrebbe dare nuovo impulso alle istanze di rimborso dell’Iva assolta sulla tariffa da parte dei contribuenti.

Anche con il trasferimento i titoli scudati restano anonimi (Fonte: Fisco Oggi)
 
2012-03-09 - L’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire che nel caso di conti correnti e dossier titoli “scudati” il passaggio di mandati fiduciari con o senza intestazione al contribuente non comporta perdita della riservatezza a patto che revoca e nuovo mandato avvengano contestualmente e senza soluzione di continuità. L’analisi della questione nella risoluzione 23 /E dell’8 marzo 2012 che segue la 61/E del 31 maggio 2011.

Dal 17 marzo nuove regole sulle fatture per servizi intraUE (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2012-03-09 - Dal 17 marzo scatta l’obbligo di integrare le fatture per servizi ricevuti da soggetti intra UE, invece che emettere autofattura. Il cambiamento è dovuto alla modifica dell’art. 6 DPR 633/72 intervenuta con l’adeguamento alla normativa comunitaria 2010 che considera le prestazioni di servizi “effettuate nel momento in cui sono ultimate”. Resta l’obbligo di autofattura per i servizi da soggetti extra UE.

Fallimento per sovraindebitamento anche per il consumatore (Fonte: Italia Oggi)
 
2012-03-09 - In approvazione dal prossimo Consiglio dei Ministri un provvedimento per cui anche le persone fisiche, le famiglie o le microimprese potranno beneficiare del regime procedura di fallimento civile introdotto dalla legge 3/2012 . E’ prevista una procedura controllata di uscita dal sovraindebitamento con un piano omologato dal giudice, assistenza di un professionista e pagamento parziale dei crediti privilegiati esclusi però Fisco ed Enti previdenziali.

Modello IVA TR 2012 in bozza sul sito dell’Agenzia (Fonte: Fisco Oggi)
 
2012-03-09 - La bozza del modello IVA TR per la compensazione o la richiesta di rimborso del credito IVA per il primo trimestre è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Risultano modificati i righi TA 11 e TB11 per tenere conto della nuova aliquota IVA al 21 %. E' stato inoltre eliminato il rigo per l’esposizione deI crediti delle controllate nell’IVA di gruppo mentre appare il nuovo presupposto ”operazioni non soggette” nel quadro TD.

Commercialisti: preventivo e incarico scritti raccomandati dal Consiglio nazionale
 
2012-03-08 - Il presidente del CNDCEC scrive agli Ordini su riforma delle professioni e art. 9 D.L 1/2012 : anche se è caduto l’obbligo, meglio se preventivo, pattuizione del compenso e conferimento dell’ incarico dei commercialisti avvengono per iscritto. La polizza sui rischi professionali obbligatoria dal 13 agosto 2012 ma fino ad allora il cliente va informato comunque. Il Consiglio considera inoltre che fino all’uscita dei decreti ministeriali per le liquidazioni giudiziarie restano valide le tariffe professionali

Per la Cassazione accertamento legittimo anche se l’accusa penale è archiviata
 
2012-03-08 - La Corte di Cassazione, sezione tributaria ha stabilito nella sentenza del 2 marzo scorso che il fatto che una accusa di fatture false sia stata archiviata nel procedimento penale è irrilevante, ai fini dell’accertamento fiscale. Sull’amministrazione finanziaria incombe l’onere della prova per le presunte operazioni inesistenti.

Rinviata la comunicazione dei beni in uso ai soci
 
2012-03-08 - La comunicazione dei beni societari in uso ai soci e familiari nel periodo di imposta in corso al 17 settembre 2011 è stata rinviata dal 2 aprile, termine fissato nella manovra di Ferragosto, a data da destinarsi. Con un imminente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’adempimento dovrebbe essere spostato almeno alla fine di giugno. L’indeducibilità e la tassazione del reddito previste dalla norma scattano invece dal 2012

Stoccaggio gas naturale non rilevante ai fini IVA
 
2012-03-08 - La Risoluzione 22/E dell’Agenzia delle Entrate uscita il 5 marzo ha chiarito che la consegna e il ritiro di gas naturale da parte dei gestori prevista dal D.L. 130/2010 non costituiscono cessione rilevante ai fini IVA, pur verificandosi trasferimento di proprietà, ai sensi dell’art. 1782 cc. Sono invece assoggettabili le somme dovute in caso di sbilanciamento tra i volumi di consegna e di ritiro, così come sconta l’IVA anche la remunerazione del servizio reso dallo stoccatore.

Case fantasma: il recupero dei dati continua (Fonte: Fisco Oggi)
 
2012-03-07 - L’Agenzia del Territorio ha reso noti i risultati dell’attività 2011 di controllo del Catasto terreni e fabbricati, iniziato dopo il 30 aprile 2011, scadenza per la regolarizzazione spontanea dei contribuenti. Grazie alla sovrapposizione di foto aeree alle cartografie ufficiali del Catasto sono state controllate già quasi due milioni di particelle catastali non regolarizzate, evidenziando più di un milione di fabbricati non registrati, per una rendita presunta di 817,39 milioni di euro. Restano ancora da controllare entro giugno 2012 altre 368.664 particelle. I costi dei complessi rilievi tecnici graveranno con imposte e sanzioni sui contribuenti inadempienti.

Decreto Liberalizzazioni e agricoltura: rinvio di sette mesi per il contratto scritto (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2012-03-07 - L’operatività del contratto scritto per la cessione di prodotti agricoli e alimentari (escluse le vendite al minuto), prevista dall’art. 62 del D.L. n. 1/2012 (D.L. Liberalizzazioni), slitta di sette mesi. Con un emendamento approvato al Senato, infatti, vengono rinviati gli effetti del provvedimento decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto medesimo. L’obbligo della stesura del contratto di vendita a pena di nullità resta, tuttavia, una questione aperta in quanto comporta un grande onere per le imprese interessate.

Stoccaggio gas naturale non rilevante ai fini IVA (Fonte: Fisco Oggi)
 
2012-03-07 - La Risoluzione 22/E dell’Agenzia delle Entrate uscita il 5 marzo ha chiarito che la consegna e il ritiro di gas naturale da parte dei gestori prevista dal D.L. 130/2010 non costituiscono cessione rilevante ai fini IVA, pur verificandosi trasferimento di proprietà, ai sensi dell’art. 1782 cc. Sono invece assoggettabili le somme dovute in caso di sbilanciamento tra i volumi di consegna e di ritiro, così come sconta l’IVA anche la remunerazione del servizio reso dallo stoccatore.
 
Superminimi dal 2012: entro il 16 marzo la prima o unica rata della rettifica Iva (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2012-03-07 - I contribuenti in regime normale Iva in attività nel 2011, se decidono di passare al regime dei c.d. “superminimi” dal 2012 avendone i requisiti, devono compilare il rigo VA14 del modello IVA 2012 per segnalare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente all’applicazione del regime dei superminimi (art. 27, D.L. n. 98/2011). Nel campo 2 va indicato l’importo della rettifica dell’IVA già detratta in base all’art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972. La prima o unica rata dell’Iva dovuta in base alla rettifica va versata entro il prossimo 16 marzo.

Conti correnti e prodotti finanziari: a settembre le prime informazioni al Fisco (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2012-03-06 - Atteso nei prossimi giorni il provvedimento attuativo dell’art. 11 DL 201/2011 che obbliga istituti di credito e intermediari a comunicare periodicamente all’amministrazione tributaria i rapporti e i principali movimenti sui conti correnti e strumenti finanziari dei propri clienti. Questo nuovo strumento, introdotto dalla Manovra Monti, lo scorso dicembre rafforzerà non poco la capacità di indagine e di controllo del Fisco. Sembra che la data del primo adempimento sarà fine Settembre o inizio Ottobre. Interessati 26 tipi di operazioni dai certificati di deposito ai derivati alle cassette di sicurezza oltre che saldi dare avere di c/c, tutti già elencati nel provvedimento 1175033 dell’Agenzia delle Entrate.

Decreto fiscale: inasprite le misure antievasione
 
2012-03-06 - Già per i crediti annuali 2011 e infrannuali 2012 superiori a 5000 euro la compensazione del credito IVA sarà da effettuare con il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate . Schedati i contribuenti che infrangono le norme sull’emissione degli scontrini, le sanzioni per infrazioni alla disciplina sulle accise potranno arrivare a 30000 euro mentre sono quadriplicate quelle catastali.


Gettito fiscale 2011 in aumento (Fonte: Fisco Oggi)
 
2012-03-06 - Nel sito del Dipartimento delle finanze del Ministero è stato reso noto il “Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie - Dicembre 2011”. Il gettito totale nel è stato di 411.790 milioni di euro, quasi 5 milioni in più dell’anno precedente. Sono salite soprattutto le imposte indirette con un incremento del 2,3% mentre sulle dirette sono rimaste quasi invariate. Il gettito è in aumento anche nel mese di gennaio 2012 con un 4,5% in più rispetto al gennaio 2011.

Tassazione separata su indennità di fine mandato: chiarimenti dell’Agenzia
 
2012-03-06 - L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con circolare 3/2012 a chiarire il trattamento fiscale delle indennità di fine di mandato per titolari di rapporti co. co co. o a progetto, amministratori e soci di società di capitali, a seguito delle modifiche introdotte dal DL 201/2011 il cui art. 31 aveva avuto interpretazioni discordanti. La tassazione separata è però condizionata al fatto che il diritto all’indennità sia riconducibile a un documento con data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Roberto Pagano
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lunedì 12 marzo 2012

Le esportazioni dirette ad esportatori non residenti/operazioni triangolari/operazioni assimilate

Le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate sono operazioni non imponibili ai fini IVA che generano il cosiddetto “plafond” ossia il diritto per gli esportatori abituali di acquistare i beni in sospensione di imposta, ovvero senza pagamento dell’IVA.
L’operazione di esportazione consiste nel trasporto o nella spedizione dei beni fuori dal territorio UE. Ad esse sono assimilate le operazioni con la Città del Vaticano, con S. Marino e quelle effettuate in base a trattati internazionali (art. 71 e 72 del DPR 633/72).
Le esportazioni si possono distinguere tra:
* esportazioni dirette (art. 8 Comma 1 lettera a - DPR 633/72)
* cessioni ad esportatori non residenti (art. 8 comma 1 lettera b) - DPR 633/72)
* operazioni triangolari (art. 8 Comma 1 lettera a - DPR 633/72).
Le esportazioni dirette
Le esportazioni dirette riguardano le esportazioni vere e proprie. Sono definite dalla lettera a) dell’art. 8: sono cessioni fuori dalla UE eseguite, mediante trasporto o spedizione di beni all’estero, o comunque fuori dal territorio doganale europeo.
Si considerano trasportati fuori dalla Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento e per l’effettuazione dei relativi collegamenti.
1. Le esportazioni dirette possono essere eseguite anche tramite dei cessionari
2. Si considera esportazione diretta anche la spedizione all’estero di un bene su incarico del proprio cliente residente in Italia (triangolazione). La triangolazione opera soltanto nell’ambito delle cessioni di beni e non può quindi essere utilizzata relativamente alle prestazioni di appalto
3. I beni destinati all’esportazione possono essere sottoposti, per conto del cessionario, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio, adattamento ad opera dell’esportatore o di terzi. L’esportazione può essere curata anche dall’impresa trasformatrice e l’eventualità che le lavorazioni siano richieste da soggetto diverso dal cessionario non residente non incide sulla non imponibilità delle medesime, purché le operazioni siano state richieste da un commissionario estero
4. I beni ceduti all’estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni
5. L’addebito al cliente del costo di stampi o attrezzature speciali occorrenti per la produzione del bene esportato rientra nell’ambito della non imponibilità a condizione che, a lavoro eseguito, gli stessi vengano inviati al cliente, distrutti o resi comunque inutilizzabili.
Le cessioni ad esportatori non residenti (art 8 comma 1 lettera b) - DPR 633/72)
Costituiscono esportazioni anche le cessioni di beni a cessionari operatori economici non residenti, consegnati in Italia e spediti o trasportati fuori dal territorio UE a cura o per conto del cessionario stesso.
La non imponibilità è ammessa solo se l’esportazione è eseguita entro 90 giorni dalla consegna dei beni al cessionario non residente. Inoltre i beni devono essere esportati senza subire lavorazioni nel territorio nazionale.
L’operazione presenta un aspetto sanzionatorio particolare in quanto, qualora il termine di 90 giorni non venga rispettato, la sanzione non si pone a carico del cliente estero bensì del fornitore nazionale, infatti il mancato rispetto di tale termine fa decadere il beneficio della non imponibilità.
Sono esclusi da questo tipo di esportazione i beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni e navi da diporto, aeromobili da turismo o altri mezzi di trasporto privati e i beni acquistati da turisti extracomunitari da trasportare nei bagagli personali.
Le esportazioni triangolari
Si considera esportazione diretta anche la cessione eseguita mediante trasporto o spedizione all’estero dei beni a cura o a nome del primo cedente nazionale (A), su incarico del cessionario residente (B).
In questo caso un’impresa residente A (fornitore) cede un bene all’impresa residente B (acquirente intermedio), che a sua volta rivende i beni all’impresa C non residente UE (acquirente finale).
La triangolazione può avvenire anche mediante commissionari di A o di B. Sia la cessione da A a B sia quella da B a C sono non imponibili; la non imponibilità opera anche rispetto agli eventuali commissionari.
Nelle operazioni triangolari:
* la movimentazione delle merci è unica, da A a C
* le operazioni non imponibili sono, invece, due.
E’ essenziale che il trasporto o la spedizione siano effettuati su incarico di B, ma a nome o cura del primo cedente nazionale A.
La triangolazione è consentita solo nell’ambito delle cessioni di beni e non può essere utilizzata per le prestazioni di servizi.
Il soggetto intestatario della dichiarazione doganale è il secondo cedente nazionale (B).
Anche le operazioni triangolari possono riguardare beni sui quali sono stati effettuati interventi di perfezionamento (lavorazione, trasformazione, montaggio, adattamento ad altri beni, ecc.).
In questi casi il perfezionamento non può essere effettuato dall’acquirente intermedio (impresa residente B), ma esclusivamente dal suo fornitore (impresa residente A) o da un terzo su incarico dell’impresa cedente B.
Non si ha triangolazione qualora il trasporto sia effettuato a cura o a nome dell’acquirente (impresa residente B).
L’acquirente che intende esportare il bene può comunque effettuare l’acquisto in sospensione dell’IVA nei limiti del plafond.
Ai fini del calcolo del plafond, il cessionario nazionale B deve porre attenzione al calcolo del plafond, perché si effettua secondo regole particolari. Il primo cedente nazionale A acquisisce invece plafond per l’intero ammontare della fornitura.

Le operazioni assimilate alle esportazioni (Art. 8-bis, DPR 633/1972)
L’art. 8-bis assimila alle esportazioni, considerandole operazioni non imponibili
* le cessioni di navi destinate ad attività commerciali, escluse le imbarcazioni da diporto
* le cessioni di navi ed aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato
* le cessioni di aeromobili ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali
* le cessioni di motori, componenti e parti di ricambio degli stessi, di navi e di aeromobili
* le cessioni di dotazioni di bordo, e forniture destinate a rifornimento e vettovagliamento
* le prestazioni di servizi relative ai punti precedenti, alla demolizione di navi, a locazioni, noleggi, carenaggi, costruzioni, riparazioni, ecc..

Roberto Pagano
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I documenti fiscali necessari per esportare in U.E. oppure Extra-Cee

Molto spesso, in sede di esportazioni, nasce il problema della verifica dei documenti occorrenti per esportare.
Vediamo quali sono necessari a seconda che si tratti di cessioni comunitarie oppure extra-cee.
Per le cessioni comunitarie non sono necessari particolari documenti, se non la fattura commerciale e il documento di trasporto, poiché la circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea è libera.
L’unico adempimento, di tipo doganale, è la presentazione del modello INTRASTAT, che riassume le operazioni (cessioni e acquisti) effettuate tra Stati comunitari.
Per quanto riguarda le cessioni all’esportazione (e con tale denominazione sono indicate le vendite verso i Paesi terzi) la documentazione che accompagna la merce può variare secondo il Paese di destinazione.
In linea generale i documenti richiesti sono:
1. la fattura commerciale in triplice copia
2. la Packing list
3. il documento di trasporto
4. il DAU – Documento Amministrativo Unico (bolletta doganale) – allegato 31 alle Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario –, apposito stampato sul quale ogni operatore che effettua operazioni doganali deve dichiarare, anche per il tramite di un rappresentante, i dati relativi alla merce oggetto dell’operazione ed allegare tutti i documenti ad essa relativi per l’applicazione del regime doganale richiesto. La dichiarazione deve essere presentata all’autorità doganale competente (articolo 62 del Codice Doganale Comunitario).

La disciplina dell'IVA nello scambio delle merci internazionale

Ai fini del commercio internazionale, l’I.V.A. è applicata secondo il principio della tassazione nel Paese di destinazione e vale sia per gli scambi extracomunitari sia per quelli intracomunitari.
Gli scambi extracomunitari si hanno per merci trasportate o spedite da un Paese UE a uno extra-UE (Paese terzo), indipendentemente dal domicilio degli operatori. La normativa di riferimento è il DPR 633 del 26/10/1972.
Si distinguono in:
1) importazioni - art. 67 DPR. 633/72: acquisti di merci provenienti da territori extracomunitari.
La base imponibile per il calcolo dell’IVA è costituita:
* dal valore normale (prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza nel medesimo tempo e nello stesso luogo in cui è stata effettuata l’operazione) dei beni franco frontiera italiana
* dai diritti doganali ad eccezione dell’I.V.A.
* dalle spese accessorie (trasporto, imballaggio, assicurazione).
L’aliquota IVA non è indicata sulla fattura dal fornitore estero, ma viene calcolata e pagata in dogana dall’importatore italiano. L’IVA pagata viene indicata sulla bolletta doganale d’importazione.
2) esportazioni - artt. 8 e 8/bis (operazioni assimilate all’esportazione) DPR 633/72: cessioni con trasporto o spedizione della merce fuori del territorio dei Paesi UE. Sono operazioni non imponibili.
Si dividono a loro volta in:
-esportazioni dirette
Sono cessioni effettuate da un fornitore italiano a un cessionario extra-CEE, per le quali il trasporto o la spedizione della merce possono avvenire a cura del cedente o del cessionario.
-esportazioni indirette
In queste cessioni vi è la partecipazione di tre soggetti:
- un produttore / cedente
- un intermediario / esportatore
entrambi residenti in Paesi CEE
- un importatore extra-CEE.
Le due cessioni (dal produttore all’intermediario e da questo all’importatore) sono entrambe non imponibili IVA a condizione che i beni siano inviati nel Paese extra-CEE direttamente dal produttore/cedente.
Esportazioni indirette
Sono cessioni di beni eseguite in sospensione d’imposta, ossia senza applicazione dell’I.V.A., a condizione che l’acquirente possa qualificarsi esportatore abituale e che disponga di un plafond utilizzabile
NB
Per usufruire della non imponibilità IVA nelle esportazioni, è di fondamentale importanza dimostrare la fuoriuscita della merce dal territorio comunitario.

Gli scambi intracomunitari
Hanno per oggetto il trasferimento a titolo oneroso di merce di origine comunitaria (o immessa nella CE dopo avere assolto i dazi doganali), trasportata o spedita da un Paese all’altro della Comunità (il territorio comunitario è definito dall’art. 57 del DL. 331/93)
Gli scambi intracomunitari sono regolati dal D.L. 331 del 30/08/1993.
Si distinguono in:
-acquisti intracomunitari
(art. 42 D.L. 331/93)
Gli acquisti intracomunitari effettuati dall’operatore italiano sono soggetti all’I.V.A. nel nostro Paese.
L’imposta è applicata direttamente dall’acquirente ed è corrisposta in occasione di ogni liquidazione periodica.
-cessioni intracomunitarie
(art. 41 D.L. 331/93):
Le vendite intracomunitarie sono operazioni non imponibili ai fini IVA se l’acquirente è titolare di una partita IVA in altro Stato CE e se i beni sono trasportati materialmente dall’Italia in un altro Stato membro della CE.
Verifica di una partita IVA comunitaria
Per verificare se la partita IVA della controparte comunitaria è corretta, l’Agenzia delle Dogane mette a disposizione un servizio on-line, oggetto di un mio precedente intervento.
Per quanto sopra indicato, le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA sono le seguenti:
- cessioni tra privati
- cessioni gratuite di campioni di modico valore appositamente contrassegnati
- cessioni di beni esistenti all’estero
Recupero dell’IVA all’estero
L’IVA versata su alcune spese sostenute all’estero (carburante, pernottamento, ristorante, ecc..), può in molti casi essere parzialmente o totalmente recuperata. Le norme dei vari Paesi della CE a tale proposito, però, non sono uniformi. La pratica per il recupero dell’imposta può essere inoltrata al competente ufficio finanziario estero oppure utilizzare l’intervento di un’agenzia specializzata nel recupero di questi crediti.
Questo argomento sarà oggetto di un mio prossimo intervento.

Roberto Pagano
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Attenti alle false mail dell'Agenzia delle Entrate

Un ennesimo tentativo di phishing in questi giorni sta  tentando di carpire la buona fede di molti contribuenti.
Infatti si hanno notizie di numerose mail avente come oggetto “Notifica rimborsi fiscali” da parte du una fantomatica "agenzia delle Entrate " con tanto di logo contraffatto, che chiede i dati della Vs. carta di credito per effettuare un rimborso fiscale FASULLO.
Si raccomanda DI NON APRIRE ASSOLUTAMENTE LA MAIL e di cestinarla senza pensarci un solo secondo, in quanto i rimborsi fiscali vanno richiesti solo attraverso i canali ufficiali consultabili alla seguente pagina dell'Agenzia delle Entrate.
Attenzione quindi !!!!!

Roberto Pagano
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domenica 11 marzo 2012

Che cosa è il Cassetto Fiscale e come utilizzarlo al meglio

Il cassetto fiscale è un servizio telematico che permette lo scambio di informazioni tra l’utente e l’Amministrazione finanziaria.
Questo servizio permette ai contribuenti di consultare, direttamente da casa e in tutta sicurezza, le informazioni relative alle proprie posizioni fiscali.
Il servizio è attivo tutti i giorni, compresi i festivi, per l’intera giornata; solo dalle ore 5:00 alle ore 6:00 di ogni mattino il servizio si ferma per manutenzione.
Per accedere al servizio Cassetto Fiscale occorre selezionare la voce omonima dal menù Consultazioni dell’area protetta del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Per consultare il Cassetto fiscale è necessario inserire, per gli utenti Fisconline, il codice PIN rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, mentre per gli utenti Entratel deve essere inserito il codice personale desumibile dalla terza sezione della busta.
I contribuenti in pratica attraverso il “Cassetto fiscale” possono interrogare l’Anagrafe tributaria chiedendo informazioni su:
* dichiarazioni presentate;
* rimborsi relativi alle imposte dirette e all’IVA;
* versamenti eseguiti tramite modelli F24 e F23;
* codice fiscale, dati anagrafici e di residenza;
* denominazione, partita Iva, domicilio fiscale;
* dati patrimoniali (atti registrati).
Se l’utente dovesse riscontrare delle incongruenze nelle informazioni visualizzate, può prenotare un appuntamento con un funzionario dell’Agenzia e avere chiarimenti. È importante ricordare che i dati personali, presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate, sono protetti per tutelarne la riservatezza e la possibilità di prenderne visione è riservata al diretto interessato.
Il Cassetto fiscale può essere ovviamente utilizzato anche da tutti gli utenti del servizio telematico Entratel. Gli intermediari, in particolare, possono ottenere informazioni sia sui loro dati fiscali personali sia su quelli dei propri clienti, previo conferimento di idonea delega da parte di questi ultimi ed impegnandosi ad osservare le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente.
Per poter consultare il Cassetto fiscale gli intermediari interessati devono:
* recarsi allo sportello di un qualsiasi ufficio dell’Agenzia della propria regione per presentare una specifica richiesta e l’adesione alle condizioni generali dello specifico servizio, da compilare sugli appositi modelli disponibili sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
* per la consultazione dei dati fiscali dei contribuenti cui prestano consulenza, presentare allo stesso ufficio (anche via posta, fax o e-mail) le deleghe dei propri clienti, redatte su apposito modello anch’esso scaricabile dal sito, corredate di fotocopia del documento d’identità del delegante;
* adottare preventivamente, pena la revoca della convenzione, i prescritti sistemi di sicurezza informatica e protezione della privacy.
Fonte:Agenzia delle Entrate

La Tassa per la vidimazione dei Libri Sociali in scadenza il 16/03/2012

Il giorno 16 Marzo scade il termine per il versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali dovuta per l'anno 2012.
La tassa si versa in maniera forfetaria ed è dovuta dalla società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali  e gli enti commerciali ed ammonta ad €. 309,87 per la quasi generalità delle società, mentre per le società che hanno un capitale sociale superiore a 516.456,90 euro.l'importo dovuto è di €. 516,46.
Il versamento si effettua attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 e indicando anno 2012.
Va ricordato che per le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non esiste l'obbligo del versamento della tassa.

Roberto Pagano
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sabato 10 marzo 2012

La Visura Camerale Cosa è la visura camerale e come richiederla in maniera semplice

All’inizio di un rapporto commerciale, ad una delle parti molto spesso viene richiesto di fornire una visura camerale al fine di valutare l’azienda e di ricevere informazioni supplementari.
Analizziamo insieme questo documento e la caratteristiche.
La visura camerale accerta l’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle locali CCIAA delle società e delle ditte individuali; essa non ha valore di certificato e può essere di due differenti tipi:

VISURA CAMERALE ORDINARIA

La visura camerale ordinaria attesta le informazioni legali dell’impresa, il codice fiscale, la natura giuridica, la data di costituzione, il tipo di attività svolta, le cariche amministrative, i dati anagrafici, gli organi collegiali. Il documento offre una visione d’insieme sulle principali informazioni economiche.
VISURA CAMERALE STORICA
La visura camerale storica certifica la vita dell’impresa del tempo. Contiene tutte le informazioni dalla data di costituzione al presente, sotto forma di annotazioni sulle variazioni amministrative ed economiche dell’impresa.
Per richiedere la visura camerale, oltre a rivolgersi alla Agenzie di Servizi sparse sul territorio, il metodo più semplice e diretto è registrare un proprio account sul sito ufficiale del Registro Imprese e dopo aver ottento le credenziali di accesso, basterà ricaricare il proprio conto dell’importo desiderato (basteranno pochi euro per richiedere una visura) e richiedere la visura camerale dell’azienda in questione, che potrà essere ricercata tramite denominazione, partita iva, codice fiscale etc.
Potranno essere richieste visure societarie, bilanci presentati, visura protesti e molti altri servizi.

Roberto Pagano
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venerdì 9 marzo 2012

Come ottenere le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa - La normativa completa -

Quando si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
In particolare, se la parte che cede la casa è un privato non soggetto ad Iva, l’agevolazione consiste nella possibilità di versare:
- l’imposta di registro con aliquota ridotta del 3% (invece che 7%);
- le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna) in luogo, rispettivamente, del 2% e dell’1%.
Chi, invece, compra casa da un venditore con partita Iva, dovrà tener conto delle recenti modalità di tassazione introdotte dal decreto legge n. 223 del 2006 (convertito nella legge n. 248 del 2006).
A partire dal 4 luglio 2006, per la compravendita della “prima casa” in cui la parte venditrice è un’impresa, l’acquirente è chiamato a versare le seguenti imposte:
- Iva al 4%, più le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari a 168 euro ciascuna),
se la cessione è effettuata da impresa “costruttrice” (o da impresa che ha ristrutturato l’immobile) e la vendita si conclude entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori;
- imposta di registro con aliquota del 3%, più imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna), se la cessione è effettuata da impresa “non costruttrice”, oppure quando il venditore è un’impresa costruttrice (o che ha ristrutturato l’immobile) e la vendita avviene dopo 4 anni dall’ultimazione dei lavori.
Per usufruire delle agevolazioni “prima casa” non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.
Le agevolazioni fiscali sull’acquisto della “prima casa” sono riconosciute in sede di registrazione dell’atto.
Esse competono non soltanto per gli atti a titolo oneroso che comportano l’acquisto della proprietà, ma anche quando l’atto comporta l’acquisto della nuda proprietà, del diritto d’abitazione, uso e usufrutto.
Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non “di lusso”. Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.
Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale
b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell’acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.
Se, per errore, nell’atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Vediamo quali sono le imposte previste per la “non prima casa”:
a. IMPOSTA DI REGISTRO: 7% del valore della transazione; è l’imposta prevista per registrare gli atti ufficiali di compravendita
b. IMPOSTA IPOTECARIA: 2% del valore dell’immobile imposto a ipoteca
c. CATASTALE: 1% del valore catastale
d. ICI: non inferiore al 4% e non superiore al 7% (viene stabilito dal comune)
Fonte:Agenzia delle Entrate

giovedì 8 marzo 2012

La contribuzione dell'amministratore di una Srl Unipersonale

Vi riporto un interessante quesito posto da un’amministratore ed unico socio di una Srl Unipersonale.
Il socio ed amministratore della società ha comunicato che per la funzione di amministratore percepisce mensilmente un compenso ed ai fini previdenziali ed è stato iscritto alla gestione separata Inps.
L’Inps lo ha anche iscritto alla gestione commercianti (in quanto l’attività della società rientra nel settore commercio) e quindi corre il rischio di essere soggetto a doppia contribuzione.
Sicuramente se il socio unico svolge la propria attività lavorativa nella S.r.l. unipersonale, da un punto di vista contributivo, l’INPS considera prevalente l’attività lavorativa svolta rispetto all’attività di amministratore e, quindi, il socio unico di una S.r.l. unipersonale è tenuto alla contribuzione presso la gestione dei commercianti.
In questi casi l’imponibile contributivo è comprensivo anche del compenso percepito in qualità di amministratore.
Quindi, per concludere, va assolutamente contestata la doppia contribuzione e vanno effettuati i pagamenti dei contributi dovuti alla gestione commercianti.
Fonte: Ipsoa

mercoledì 7 marzo 2012

Prorogato il termine per effettuare le lettere d'intento dal 16/03/2012

Continuando l'esame del DL 16/2012, soffermo la Vs.attenzione sulla modifica del termine per la comunicazione al Fisco delle dichiarazioni d'intento **
Il termine originario del giorno 16 del mese successivo alla ricezione è stato spostato entro il termine della prima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) nella quale ricadono le forniture effettuate in sospensione d'imposta relative alla dichiarazioni d'intento.

** Ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 sono effettuate in regime di non imponibilità "le cessioni anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta".Per poter fruire di tale opportunità, occorre effettuare apposita comunicazione ai propri fornitori tramite lettera d'intenti redatta su apposito modello conforme a quello ministeriale.

Roberto Pagano
www.lacontabilitaonline.net

martedì 6 marzo 2012

L'autotutela nei confronti di Equitalia in caso di richiesta di rateizzo senza risposta

Dal sito Ipsoa.it, nella categoria “L’esperto-Casi e Soluzioni” sintetizzo una risposta data da Maurizio Villani alla domanda di un contribuente che ha chiesto un parere in relazione alla richiesta di un rateizzo di varie cartelle esattoriali e che, a seguito di mancata risposta del concessionario della riscossione, ha visto decaduto il beneficio peraltro accordato, senza che lo stesso contribuente ne avesse notizia.
La risposta, alla quale mi associo totalmente, da ragione al contribuente.
Premesso che “a fronte della richiesta di dilazione, il concessionario deve comunicare all’interessato l’avvio del relativo procedimento; la comunicazione dovrà contenere gli elementi indicati dall’art. 8, co. 2, della L. 241/1990, ivi compresi il termine di conclusione del procedimento ed i nominativi del responsabile di tale procedimento e del responsabile dell’adozione del provvedimento finale.
Nel caso di istanza presentata allo sportello, la comunicazione in parola dovrà essere consegnata al debitore contestualmente alla ricezione dell’istanza stessa, sia per assicurare la medesima tempestività nella fornitura al cittadino delle informazioni, sia per contenere i costi di spedizione postale.
Naturalmente nella fase di attivazione del servizio, ove si abbia difficoltà a fornire le indicazioni in parola all’atto della ricezione della richiesta, si potrà inviare la comunicazione dell’avvio del procedimento in un secondo momento, in posta elettronica o via fax, qualora i dati necessari a tal fine siano stati inseriti nell’istanza; soltanto in mancanza di tali dati, si dovrà procedere alla spedizione della comunicazione in posta ordinaria al domicilio speciale eletto dal debitore. Se l’istanza viene presentata per posta, la comunicazione di avvio del procedimento dovrà, in ogni caso, essere inviata con la dovuta rapidità, anche in tal caso via fax o via mail, ove i relativi recapiti siano disponibili”.

In questo caso il contribuente è stato vittima di un comportamento illecito da parete del concessionario e in assenza di un atto impugnabile, venendo a mancare qualsiasi tipo di comunicazione, si potrà attivare un atto di autotutela nei confronti di Equitalia, al fine di richiedere la rimessione in termini per il pagamento delle rate.
Di seguito, uno schema per l’autotutela
(riesame ed annullamento di atto illegittimo od errato)
Nel caso di cartelle esattoriali l’istanza va presentata all’ufficio dell’ente creditore (Comune, Regione, Agenzia delle entrate, etc.), non quindi all’agenzia di riscossione Equitalia, da mettere semmai in copia conoscenza.
Da redigere in carta libera.
Consegnare a mano o inviare per raccomandata a/r
RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA
All’Ufficio…….. (indicare l’ufficio che ha emesso l’atto illegittimo o infondato. Per i tributi locali indicare l’ufficio tributi del Comune) Via…….. Cap…….citta’……..
OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’Art. 68 del DPR n.287/92, dell’Art.2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97.
Il/La sottoscritto/a……………nato/a……………il……………C.F……………residente in……………Via…………….n……telefono……………telefax……………posta elettronica……………
PREMESSO
Che con ……………… (l’avviso, la cartella di pagamento, etc) n………del ……………………………. notificato/a il……………….. in relazione all’anno di imposta…………………………………relativo all’immobile sito in……………. Via ……………(solo per domande relativi a tributi locali come ICI, Tarsu, etc.) codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di euro………………irrogando sanzioni per euro…………..
CONSIDERATO CHE
Tale provvedimento appare illegittimo perche’ (descrivere brevemente le motivazioni relative al proprio caso, specificando l’errore e i dati corretti, vedi nota sotto*)
DICHIARA
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.
CHIEDE A
codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell’atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere al suo annullamento (o rettifica, specificare a seconda del caso).
Allega:
- copia dell’atto del quale si chiede l’annullamento;
- documentazione che comprovi l’illegittimita’ del documento (ricevute di pagamento, prove relative all’errore di persona, visure catastali, etc.etc.);
- copia del documento di identita’.
Luogo e data:……………………
Firma……………………………
NOTE: Esempi di motivazioni per cui e’ richiedibile l’annullamento o la rettifica degli atti:
* errore di persona;
* evidente errore logico o di calcolo;
* errore sul presupposto dell’imposta;
* doppia imposizione;
* mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
* mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
* sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
* errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione. Per quanto riguarda i tributi locali:
* immobile/i dichiarato con estremi catastali diversi da quelli effettivi;
* errata indicazione della rendita catastale;
* immobile venduto in data……. con atto di rogito………
* erronea indicazione delle quote di possesso;
* mancata applicazione della detrazione per abitazione principale;
* Etc.etc.
-La presentazione dell’istanza di autotutela NON sospende automaticamente il termine di pagamento dell’atto ne’ quello per fare il ricorso giudiziale (davanti al giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda del caso).
Se non si ottiene tale sospensione o qualora l’ente non risponda entro detti termini, e’ bene procedere al ricorso giudiziale perche’ tale possibilita’ non decada con lo scadere dei termini stessi. Per tale motivo e’ anche consigliabile presentare l’istanza di autotutela con tempestivita’.
- L’ente a cui viene fatta la richiesta non e’ obbligato per legge ad annullare o rettificare l’atto. Nel caso in cui resti inerte o risponda negativamente si dovra’ tentare il ricorso giudiziale nei termini previsti per lo specifico atto
- L’istanza puo’ essere presentata anche se si e’ gia’ pagato. In tal caso all’annullamento, totale o parziale, seguira’ un rimborso.
Fonte: Ipsoa.it

lunedì 5 marzo 2012

Buone notizie dal DL Semplificazioni in materia di riscossione tributi

Delle buone notizie in tema di rateizzazioni dei debiti tributari emergono dal DL 16/2012, il cd. "Decreto Semplificazioni".

Per coloro che hanno ricevuto delle comunicazioni di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate senza aver usufruito della possibilità di effettuare il previsto rateizzo, è possibile ora dilazionare la conseguente cartella esattoriale a seguito del peggioramento della propria situazione economica.
Inoltre:
a) la decadenza del beneficio del rateizzo si avrà solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive (fino a oggi si decadeva per mancato pagamento della prima rata o di due rate successive).
b) l'ipoteca sui beni immobili verrà di fatto bloccata se è stata presentata l'istanza di rateazione, regolarmente accettata
c) è possibile richiedere piani di ammortamento a rata crescente sin dalla prima richiesta di dilazione
d) il contribuente ammesso a un piano di rateazione e in regola con i pagamenti non è più considerato inadempiente; potrà quindi partecipare ad appalti per forniture di beni o servizi.

L'Equitalia potrà effettuare ipoteca e procedere nelle procedure espropriative solo in presenza di un debito superiore a 20.000 euro ed i pignoramenti degli stipendi avverrà seconda la seguente modalità:
il classico 1/5 per debiti oltre 5mila euro; per quelli compresi fra 2mila e 5mila euro, la quota diventa un settimo dello stipendio; per i debiti fino a 2mila euro, è pignorabile soltanto un decimo.

Infine, Equitalia dovrà comunicare al contribuente tramite raccomandata la presa in carico della riscossionedei tributi.

Speriamo solo che la morsa dell'Agente della Riscossione non soffochi coloro che hanno evidenti ed oggettive difficoltà, a favore degli evasori seriali .......

Fonte: FiscoOggi

Roberto Pagano

domenica 4 marzo 2012

L'Iva sul Vitto e Alloggio è costo

Un’importante chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate mediante la circolare n.25/E del 19 Maggio consentirà la deduzione dell’Iva su prestazioni alberghiere e di ristorazione, non detratta per la mancanza delle relative fatture, come elemento aggiuntivo del costo.
 
La deduzione sarà possibile ai fini del reddito ed ai fini della base imponibile dell’Irap.
Per uniformarsi alla normativa europea, a partire al 1° settembre 2008, l’Iva sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande è detraibile secondo gli “ordinari” principi dettati dal Dpr 633/1972 e, cioè, nella misura gli stessi risultino inerenti all’attività.
Ovviamento occorre avere la relativa fattura, ma se la fattura non viene richiesta, l’ Iva può essere dedotta - incrementando il costo del servizio documentato dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale,
L’IVA non detratta relativa alle prestazioni di vitto e alloggio assume rilievo fiscale anche ai fini IRAP, a condizione che l’onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta da assoggettare all’imposta formando il totale deducibile nei limiti prescritti dalla norma (ad esempio, nell’ambito del reddito d’impresa è deducibile il 75% del suo ammontare).
Fonte: Agenzia delle Entrate