domenica 4 marzo 2012

L'Iva sul Vitto e Alloggio è costo

Un’importante chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate mediante la circolare n.25/E del 19 Maggio consentirà la deduzione dell’Iva su prestazioni alberghiere e di ristorazione, non detratta per la mancanza delle relative fatture, come elemento aggiuntivo del costo.
 
La deduzione sarà possibile ai fini del reddito ed ai fini della base imponibile dell’Irap.
Per uniformarsi alla normativa europea, a partire al 1° settembre 2008, l’Iva sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande è detraibile secondo gli “ordinari” principi dettati dal Dpr 633/1972 e, cioè, nella misura gli stessi risultino inerenti all’attività.
Ovviamento occorre avere la relativa fattura, ma se la fattura non viene richiesta, l’ Iva può essere dedotta - incrementando il costo del servizio documentato dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale,
L’IVA non detratta relativa alle prestazioni di vitto e alloggio assume rilievo fiscale anche ai fini IRAP, a condizione che l’onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta da assoggettare all’imposta formando il totale deducibile nei limiti prescritti dalla norma (ad esempio, nell’ambito del reddito d’impresa è deducibile il 75% del suo ammontare).
Fonte: Agenzia delle Entrate

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