martedì 6 marzo 2012

L'autotutela nei confronti di Equitalia in caso di richiesta di rateizzo senza risposta

Dal sito Ipsoa.it, nella categoria “L’esperto-Casi e Soluzioni” sintetizzo una risposta data da Maurizio Villani alla domanda di un contribuente che ha chiesto un parere in relazione alla richiesta di un rateizzo di varie cartelle esattoriali e che, a seguito di mancata risposta del concessionario della riscossione, ha visto decaduto il beneficio peraltro accordato, senza che lo stesso contribuente ne avesse notizia.
La risposta, alla quale mi associo totalmente, da ragione al contribuente.
Premesso che “a fronte della richiesta di dilazione, il concessionario deve comunicare all’interessato l’avvio del relativo procedimento; la comunicazione dovrà contenere gli elementi indicati dall’art. 8, co. 2, della L. 241/1990, ivi compresi il termine di conclusione del procedimento ed i nominativi del responsabile di tale procedimento e del responsabile dell’adozione del provvedimento finale.
Nel caso di istanza presentata allo sportello, la comunicazione in parola dovrà essere consegnata al debitore contestualmente alla ricezione dell’istanza stessa, sia per assicurare la medesima tempestività nella fornitura al cittadino delle informazioni, sia per contenere i costi di spedizione postale.
Naturalmente nella fase di attivazione del servizio, ove si abbia difficoltà a fornire le indicazioni in parola all’atto della ricezione della richiesta, si potrà inviare la comunicazione dell’avvio del procedimento in un secondo momento, in posta elettronica o via fax, qualora i dati necessari a tal fine siano stati inseriti nell’istanza; soltanto in mancanza di tali dati, si dovrà procedere alla spedizione della comunicazione in posta ordinaria al domicilio speciale eletto dal debitore. Se l’istanza viene presentata per posta, la comunicazione di avvio del procedimento dovrà, in ogni caso, essere inviata con la dovuta rapidità, anche in tal caso via fax o via mail, ove i relativi recapiti siano disponibili”.

In questo caso il contribuente è stato vittima di un comportamento illecito da parete del concessionario e in assenza di un atto impugnabile, venendo a mancare qualsiasi tipo di comunicazione, si potrà attivare un atto di autotutela nei confronti di Equitalia, al fine di richiedere la rimessione in termini per il pagamento delle rate.
Di seguito, uno schema per l’autotutela
(riesame ed annullamento di atto illegittimo od errato)
Nel caso di cartelle esattoriali l’istanza va presentata all’ufficio dell’ente creditore (Comune, Regione, Agenzia delle entrate, etc.), non quindi all’agenzia di riscossione Equitalia, da mettere semmai in copia conoscenza.
Da redigere in carta libera.
Consegnare a mano o inviare per raccomandata a/r
RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA
All’Ufficio…….. (indicare l’ufficio che ha emesso l’atto illegittimo o infondato. Per i tributi locali indicare l’ufficio tributi del Comune) Via…….. Cap…….citta’……..
OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’Art. 68 del DPR n.287/92, dell’Art.2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97.
Il/La sottoscritto/a……………nato/a……………il……………C.F……………residente in……………Via…………….n……telefono……………telefax……………posta elettronica……………
PREMESSO
Che con ……………… (l’avviso, la cartella di pagamento, etc) n………del ……………………………. notificato/a il……………….. in relazione all’anno di imposta…………………………………relativo all’immobile sito in……………. Via ……………(solo per domande relativi a tributi locali come ICI, Tarsu, etc.) codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di euro………………irrogando sanzioni per euro…………..
CONSIDERATO CHE
Tale provvedimento appare illegittimo perche’ (descrivere brevemente le motivazioni relative al proprio caso, specificando l’errore e i dati corretti, vedi nota sotto*)
DICHIARA
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.
CHIEDE A
codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell’atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere al suo annullamento (o rettifica, specificare a seconda del caso).
Allega:
- copia dell’atto del quale si chiede l’annullamento;
- documentazione che comprovi l’illegittimita’ del documento (ricevute di pagamento, prove relative all’errore di persona, visure catastali, etc.etc.);
- copia del documento di identita’.
Luogo e data:……………………
Firma……………………………
NOTE: Esempi di motivazioni per cui e’ richiedibile l’annullamento o la rettifica degli atti:
* errore di persona;
* evidente errore logico o di calcolo;
* errore sul presupposto dell’imposta;
* doppia imposizione;
* mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
* mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
* sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
* errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione. Per quanto riguarda i tributi locali:
* immobile/i dichiarato con estremi catastali diversi da quelli effettivi;
* errata indicazione della rendita catastale;
* immobile venduto in data……. con atto di rogito………
* erronea indicazione delle quote di possesso;
* mancata applicazione della detrazione per abitazione principale;
* Etc.etc.
-La presentazione dell’istanza di autotutela NON sospende automaticamente il termine di pagamento dell’atto ne’ quello per fare il ricorso giudiziale (davanti al giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda del caso).
Se non si ottiene tale sospensione o qualora l’ente non risponda entro detti termini, e’ bene procedere al ricorso giudiziale perche’ tale possibilita’ non decada con lo scadere dei termini stessi. Per tale motivo e’ anche consigliabile presentare l’istanza di autotutela con tempestivita’.
- L’ente a cui viene fatta la richiesta non e’ obbligato per legge ad annullare o rettificare l’atto. Nel caso in cui resti inerte o risponda negativamente si dovra’ tentare il ricorso giudiziale nei termini previsti per lo specifico atto
- L’istanza puo’ essere presentata anche se si e’ gia’ pagato. In tal caso all’annullamento, totale o parziale, seguira’ un rimborso.
Fonte: Ipsoa.it

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