martedì 13 marzo 2012

La Fattura Commerciale- Gli elementi fondamentali di questo Documento Fiscale per non sbagliare-

Ecco gli elementi fondamentali della fattura, che è il documento principale della disciplina Iva.
Molto spesso si tende a dare scarsa importanza a questo documento, compilandolo a volte mancante di qualche elemento e facendonci incorrere in
sanzioni che sono facilmente evitabili.
Vi consiglio, quindi, di leggere quanto di seguito con molta attenzione.
Data di emissione e numero progressivo
La numerazione deve essere effettuata per anno solare; l’obbligo riguarda anche le imprese con esercizio sociale «a cavallo dell’anno».
Sono ammesse più serie di numerazione in considerazione delle esigenze delle imprese (es. differenti centri dì fatturazione, diversi prodotti fabbricati, prodotti destinati al mercato italiano o estero, diverse sedi, ecc.) e nel rispetto di determinate condizioni in merito agli obblighi di registrazione.
Dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione
a) se si tratta di imprese, società o enti: la ditta, denominazione o ragione sociale;
b) se si tratta di persone fisiche; il nome ed il cognome.
In ambedue i casi, inoltre, bisogna indicare la residenza o il domicilio dei soggetti stessi (ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti). Agli effetti del principio di territorialità dell’IVA, per i soggetti diversi dalle persone fìsiche si considera domicilio il luogo in
cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
Numero di Partita Iva e codice fiscale del cedente o prestatore
Non è invece obbligatoria l’indicazione del numero di partita IVA dei cessionari e committenti, salvo che nei seguenti casi:
— per le operazioni intracomunitarie;
— quando il cliente è debitore dell’imposta in luogo del fornitore (ed. reverse charge). In questo caso occorre inoltre indicare la norma di riferimento.
Natura, quantità e qualità del beni oggetto dell’operazione
È possibile indicare la natura e la qualità della merce in codice purché sulla fattura venga riportata la legenda dei codici merceologici utilizzata

Base Imponibile
Prezzo, spese accessorie, valore normale dei beni ceduti gratuitamente, sconti, maggiorazioni, ecc. Gli importi possono essere espressi anche in valuta estera.
Aliquota ed ammontare dell’imposta
Gli importi vanno arrotondati al centesimo di euro per eccesso, se la frazione non è inferiore a 0,005 euro e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare (es. 10,255 = 10,26 mentre euro 10,254 = 10,25 euro). I decimali vanno indicati anche quando sono pari a zero.
Per le fatture in valuta estera, anche se gli importi sono espressi in valuta estera, l’iva deve essere indicata in euro.
Non è richiesta l’indicazione del totale complessivo della fattura; è tuttavia evidente l’opportunità e la necessità della sua indicazione sul documento a fini civilistici e contabili. In tal caso, tuttavia, è necessario evidenziare sulla fattura anche tutti gli eventuali altri addebiti che hanno concorso a formare il totale del documento pur rimanendo esclusi dalla disciplina IVA (es.; interessi dì mora, rimborsi dì anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, ecc., i cui importi sono esclusi dalla base imponibile)
— per le operazioni non imponibili od esenti bisogna indicare, anziché l’aliquota e l’imposta, il titolo di inapplicabilità e la relativa norma (es. esente - art. 10 n. 3 DPR 633/72);
— in caso di fatture differite (v. n. 4552) bisogna indicare data e numero del documento di trasporto. La data di formazione (compilazione) del documento di trasporto potrebbe essere diversa da quella di consegna qualora, per esigenze organizzative dell’azienda, questo debba essere formato in data antecedente a quella di consegna o spedizione dei beni; in tal caso sulla fattura potrà essere indicata la data di formazione del documento stesso.
È possibile omettere l’indicazione nella fattura differita della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, elementi risultanti dai documenti di consegna, a condizione che tali documenti vengano ìnscindìbilmente allegati alla fattura che deve contenere l’indicazione «gli allegati documenti di consegna costituiscono parte integrante della presente fattura» ;
— per le cessioni intracomunitarie non imponìbili o le prestazioni intracomunitarie non soggette all’imposta, occorre indicare anche il numero di identificazione attribuito dallo Stato estero al soggetto acquirente, costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice dello
Stato membro;
— in caso di cessioni ad esportatori abituali bisogna indicare gli estremi della dichiarazione d’intento ;
— in caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, bisogna indicare il loro valore normale, indipendentemente dal fatto che sia o meno escluso dalla base imponibile;
— in caso di fattura per operazioni accessorie, emessa dagli autotrasportatori separatamente da quella relativa al trasporto dei beni, occorre indicare sulla prima gli estremi della seconda, per godere dell’agevolazione
— per le cessioni imponibili di oro da investimento, per quelle di oro diverso e di argento, bisogna richiamare In luogo dell’IVA, l’art. 17 e. 5 DPR 633/72, ai fini dell’applicazione della specifica procedura dì reverse charge (meccanismo in base al quale è il cessionario o committente del bene o servizio, che riceve la fattura emessa dal cedente o dal prestatore senza addebito dell’Iva, a integrare poi il documento con l’aliquota applicabile e la relativa imposta. La fattura sarà poi annotata sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi sia nel registro degli acquisti).
Inoltre, per le società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese occorre altresì indicare (art.2250 C.C.);
— Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società;
— numero di iscrizione al registro;
— capitale sociale (nella misura effettivamente versata e duale risulta dall’ultimo bilancio) per le sole società di capitali;
— indicazione della eventuale presenza dì un unico socio, per le società a responsabilità limitata e per le società per azioni;
— indicazione della eventuale situazione dello stato di liquidazione della società.


Roberto Pagano

www.lacontabilitaonline.net

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