lunedì 12 marzo 2012

La disciplina dell'IVA nello scambio delle merci internazionale

Ai fini del commercio internazionale, l’I.V.A. è applicata secondo il principio della tassazione nel Paese di destinazione e vale sia per gli scambi extracomunitari sia per quelli intracomunitari.
Gli scambi extracomunitari si hanno per merci trasportate o spedite da un Paese UE a uno extra-UE (Paese terzo), indipendentemente dal domicilio degli operatori. La normativa di riferimento è il DPR 633 del 26/10/1972.
Si distinguono in:
1) importazioni - art. 67 DPR. 633/72: acquisti di merci provenienti da territori extracomunitari.
La base imponibile per il calcolo dell’IVA è costituita:
* dal valore normale (prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza nel medesimo tempo e nello stesso luogo in cui è stata effettuata l’operazione) dei beni franco frontiera italiana
* dai diritti doganali ad eccezione dell’I.V.A.
* dalle spese accessorie (trasporto, imballaggio, assicurazione).
L’aliquota IVA non è indicata sulla fattura dal fornitore estero, ma viene calcolata e pagata in dogana dall’importatore italiano. L’IVA pagata viene indicata sulla bolletta doganale d’importazione.
2) esportazioni - artt. 8 e 8/bis (operazioni assimilate all’esportazione) DPR 633/72: cessioni con trasporto o spedizione della merce fuori del territorio dei Paesi UE. Sono operazioni non imponibili.
Si dividono a loro volta in:
-esportazioni dirette
Sono cessioni effettuate da un fornitore italiano a un cessionario extra-CEE, per le quali il trasporto o la spedizione della merce possono avvenire a cura del cedente o del cessionario.
-esportazioni indirette
In queste cessioni vi è la partecipazione di tre soggetti:
- un produttore / cedente
- un intermediario / esportatore
entrambi residenti in Paesi CEE
- un importatore extra-CEE.
Le due cessioni (dal produttore all’intermediario e da questo all’importatore) sono entrambe non imponibili IVA a condizione che i beni siano inviati nel Paese extra-CEE direttamente dal produttore/cedente.
Esportazioni indirette
Sono cessioni di beni eseguite in sospensione d’imposta, ossia senza applicazione dell’I.V.A., a condizione che l’acquirente possa qualificarsi esportatore abituale e che disponga di un plafond utilizzabile
NB
Per usufruire della non imponibilità IVA nelle esportazioni, è di fondamentale importanza dimostrare la fuoriuscita della merce dal territorio comunitario.

Gli scambi intracomunitari
Hanno per oggetto il trasferimento a titolo oneroso di merce di origine comunitaria (o immessa nella CE dopo avere assolto i dazi doganali), trasportata o spedita da un Paese all’altro della Comunità (il territorio comunitario è definito dall’art. 57 del DL. 331/93)
Gli scambi intracomunitari sono regolati dal D.L. 331 del 30/08/1993.
Si distinguono in:
-acquisti intracomunitari
(art. 42 D.L. 331/93)
Gli acquisti intracomunitari effettuati dall’operatore italiano sono soggetti all’I.V.A. nel nostro Paese.
L’imposta è applicata direttamente dall’acquirente ed è corrisposta in occasione di ogni liquidazione periodica.
-cessioni intracomunitarie
(art. 41 D.L. 331/93):
Le vendite intracomunitarie sono operazioni non imponibili ai fini IVA se l’acquirente è titolare di una partita IVA in altro Stato CE e se i beni sono trasportati materialmente dall’Italia in un altro Stato membro della CE.
Verifica di una partita IVA comunitaria
Per verificare se la partita IVA della controparte comunitaria è corretta, l’Agenzia delle Dogane mette a disposizione un servizio on-line, oggetto di un mio precedente intervento.
Per quanto sopra indicato, le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA sono le seguenti:
- cessioni tra privati
- cessioni gratuite di campioni di modico valore appositamente contrassegnati
- cessioni di beni esistenti all’estero
Recupero dell’IVA all’estero
L’IVA versata su alcune spese sostenute all’estero (carburante, pernottamento, ristorante, ecc..), può in molti casi essere parzialmente o totalmente recuperata. Le norme dei vari Paesi della CE a tale proposito, però, non sono uniformi. La pratica per il recupero dell’imposta può essere inoltrata al competente ufficio finanziario estero oppure utilizzare l’intervento di un’agenzia specializzata nel recupero di questi crediti.
Questo argomento sarà oggetto di un mio prossimo intervento.

Roberto Pagano
www.lacontabilitaonline.net

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