domenica 4 marzo 2012

I Debiti dei soci delle S.a.s. -Una sentenza della Commissione Tributaria a favore dei soci delle Sas-

Una news importante che riguarda le Società in Accomandita Semplice, società costituita da due categorie di soci: i soci accomandatari ed i soci accomandanti:
I primi sono i soci che provvedono alla rappresentanza legale della società, detenendo la relativa quota sociale e rispondono in maniera illimitata e personale alle obbligazioni assunte dalla società; i soci accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita nella società (responsabilità limitata)
Il termine accomandita deriva dal verbo latino “commendare” che significa affidare. Ed infatti, nella società in accomandita l’accomandante affida la propria quota agli accomandatari che amministrano la società.
Con Sentenza depositata 26 febbraio 2010 n. 41/1/2010, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha stabilito che il socio accomandante risponde dei debiti della società solo nei limiti della quota conferita. Per quanto riguarda l’IVA e l’IRAP richieste in cartella esattoriale alla SAS, il socio deve corrispondere pertanto al massimo la quota di capitale conferito.
Qualora tuttavia non vi sia la prova dell’effettivo versamento di tale quota, il socio accomandante è tenuto a corrispondere al creditore una somma pari alla quota di capitale versato.
Fonte: Seac

Roberto Pagano

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