domenica 4 marzo 2012

Detrazione risparmio energetico La procedura per ottenere le detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico -Seconda Parte-

La procedura per ottenere la detrazione del 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. (2° Parte)

Il contribuente che termina i lavori dopo il 31.12.2010, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel periodo d’imposta 2010, inviando un’apposita comunicazione entro il 31.03.2011 . A tal fine, il contribuente deve utilizzare l’apposito modello predisposto con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009.
La comunicazione non deve essere presentata se:
• i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta (iniziati e conclusi nel 2010);
• in quel periodo d’imposta non sono state sostenute spese.
La mancata o tardiva presentazione della comunicazione:
• non causa la decadenza dall’agevolazione per il contribuente;
• sono applicabili, tuttavia, le sanzioni previste dalle norme tributarie per l’omesso o irregolare invio di una comunicazione e cioè una sanzione che va da € 258 a € 2.065.
Il contribuente deve avere acquisito:
• la fattura, nella quale sia indicato separatamente il costo della manodopera;
• l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
• l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato;
• la scheda informativa sugli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato, relativa agli interventi realizzati.
Entro 90 giorni dalla “fine dei lavori” (che coincide con il collaudo ), i soggetti interessati devono trasmettere all’ENEA telematicamente:
• l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica;
• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 ha concesso, in caso di errori od omissioni presenti in una scheda informativa già inviata, la possibilità di correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori:
• inviando telematicamente una nuova comunicazione, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa;
• entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa poteva essere portata in detrazione.
Per i contribuenti che hanno presentato il Mod. 730/2010, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente con la Risoluzione 44/E del 27 maggio 2010 affermando che essi potevano comunque beneficiare della detrazione all’interno del mod. 730/2010 anche per le spese che non risultavano dalla scheda informativa originaria, a condizione che:
• venisse presentata ai soggetti che prestavano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;
• venisse effettuato l’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea (ovvero entro l’11 ottobre 2010).

Nessun commento:

Posta un commento