domenica 4 marzo 2012

Detrazione Risparmio Energetico - La procedura per ottenere le detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico -Prima Parte-

La procedura per ottenere la detrazione del 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. (1° Parte)
 
L’agevolazione spetta, in particolare, a:
• le persone fisiche ed i soggetti non titolari di reddito d’impresa (quali, ad esempio, imprenditori agricoli, lavoratori autonomi anche associati, società semplici);
• i titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, Snc, Sas, Srl, Spa).
Gli interventi agevolabili sono quelli:
• eseguiti su edifici “esistenti”, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), posseduti o detenuti;
• finalizzati al risparmio energetico dell’edificio, ovvero:
* la riqualificazione energetica di edifici esistenti diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria;
* gli interventi sull’involucro di edifici esistenti o parti di essi;
* l’installazione di pannelli solari;
* la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Il contribuente che non è titolare di reddito d’impresa, deve aver pagato le spese tramite bonifico bancario o postale in data non successiva al 31.12.2010. Dal bonifico devono risultare:
• la causale del versamento;
• il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione;
• il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.
In sostanza, si può fruire dell’agevolazione del 55% anche se i lavori verranno terminati dopo il 2010, purché le spese siano “sostenute” entro il 31.12.2010.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, invece, non occorre che i pagamenti siano effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, in quanto ai fini della detrazione del 55% assume rilievo il principio di competenza e non di cassa; in particolare, in base al principio di competenza, per i titolari di reddito d’impresa rileva:
• per i beni mobili acquistati, la data della loro posa in opera (ovvero della loro istallazione) che non deve essere successiva al 31.12.2010;
• per le prestazioni di servizi, la data di ultimazione della prestazione che non deve essere successiva al 31.12.2010
Fine Prima Parte

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