sabato 19 febbraio 2011

La nuova Cartella Esattoriale


La tanto odiata cartella esattoriale cambierà la grafica e sarà di più facile lettura.

E’ quanto stabilito da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 Luglio e la novità più consistente è rappresentata dalle avvertenze sulle modalità di ricorso, sospensione del pagamento, richiesta di riesame in autotutela. Un’apposita sezione indica come e quando presentare il ricorso, specificando le autorità a cui rivolgersi (commissione tributaria, giudice ordinario, organo estero, ecc.) per formulare l’istanza o l’opposizione alla cartella di pagamento.
Per consultare il provvedimento clicca qui
Fonte: Fisco Oggi

Roberto Pagano

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Attenzione alle comunicazioni Inps

Dal 1° Gennaio bisognerà prestare particolare attenzione agli avvisi ricevuti dall’Inps in relazione ai debiti contribuitivi.
Esce di scena l’avviso bonario, generalmente notificato a mezzo raccomandata, e la comunicazione che l’Inps invierà alla aziende debitrici sarà un vero e proprio titolo esecutivo per il pagamento.
In virtù di questa “veste ufficiale”, bisognerà controllare che esso contenga tutti gli elementi che identifichino l’importo reclamato, in quanto sarà la principale arma di difesa per proteggersi.
Esso sarà notificato o a mezzo posta elettronica certificata (la cd. Pec), soluzione prevista a medio termine, oppure a mezzo convemzioni che l’Istituto stipulerà con messi comunali o polizia municipale e trascorso il termine previsto dopo la notifica, il debito da fase amministrativa diventerà esecutivo, con tutte le azioni di recupero forzoso previste.
Ricordo che il debito in fase amministrativa potrà essere rateizzato direttamente dall’Inps attraverso la modulistica relativa (clicca qui per accedere alla pagina relativa) oppure presso l’Equitalia se esso diventerà esecutivo.

Roberto Pagano
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I piccoli imprenditori esentati dall'Irap


Tre sentenze della cassazione ( le n. 21122, 21123 e 21124) del 14 Ottobre 2010 esonera dall’Irap le mini-imprese.
L’argomento fa riferimento alla richiesta o meno di assoggettare al tributo il reddito di un tassista, di un artigiano e di un coltivatore diretto.
Non sussistendo il requisito dell’organizzazione autonoma, il principio può essere applicato anche alla attività condotte dai cd. “piccoli imprenditori”, (coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia).
Questo principio di fatto esenta dall’applicazione dell’Irap gli imprenditori che secondo l’art.2082 del codice civile sono coloro i quali l’elemento dell’organizzazione deve considerarsi connaturato alla nozione di impresa.
Bisognerà verificare la possibilità per i piccoli imprenditori di poter richiedere il rimborso dell’imposta pagata prima delle recenti sentenze della Cassazione.

Roberto Pagano
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La Cassazione a favore dei contribuenti


Una sentenza della Cassazione, la n.20778 ha dato ragione ai contribuenti che versano in stato di difficoltà economica che hanno difficoltà nel pagare una cartella di tasse arretrata e hanno chiesto all’Equitalia la possibilità di pagare a rate quanto dovuto.
In pratica, il rateizzo che concede Equitalia non è solo una concessione che la società di riscossione concede, ma un’agevolazione verso il contribuente che versa in condizioni di difficoltà economica, cosi’ come riportato dall’art.19 del Dpr 602/73.
L’ultima parola sulla richiesta di rateizzazione non spetta quindi all’Equitalia, ma ai giudici della Commissione Tributaria in quanto essi decidono in relazione alle reali ragioni del contribuente, anteponendo le reali esigenze di coloro che sono in difficoltà rispetto alle specifiche richieste di imposte o tasse.

Roberto Pagano
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Attenzione alle cessioni intracomunitarie


Una questione che nella mia attività mi è capitata di affrontare è, nel caso di cessioni intracomunitarie, l’effettiva prova della consegna per poter applicare non imponibilità Iva ai sensi dell’art.41 del Dl 331/1993.
Tocca infatti sempre al cedente dimostrare che effettivamente la merce sia stata effettivamente consegnata nel paese comunitario di destinazione.
Tale dimostrazione potrà avvenire fornendo il modello CMR (la lettera di vettura internazionale) controfirmato dalla ditta acquirente e nulla potrà servire la giustificazione secondo la quale chi spedisce non potrà seguire l’effettiva consegna oppure tramite richiesta effettuata al cliente estero mediante la quale verrà richiesta di confermare l’effettiva ricezione della merce, cosa che potrà avvenire anche via fax controfirmato.
Per poter applicare la non imponibilità Iva art.41 occorrerà oltre a un requisito soggettivo, un requisito oggettivo, costituito appunto dalla cessione del bene a titolo oneroso e l’ulteriore requisito della territorialità, in base al quale i beni devono essere trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro.
Nel caso in cui non si riuscisse a provare l’effettiva esportazione, si corre il rischio molto reale che l’Amministrazione Finanziaria possa considerare tale vendita come effettuata nell’ambito del territorio nazionale e procedere al recupero dell’Iva.
Il mio consiglio, quindi, è sempre quello di fornire la massima attenzione alle cessioni introcomunitari e sistemare la fatture di vendita complete della reale prova, così come sopra esposto.

Roberto Pagano
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Via libera al ravvedimento se non si è incorsi in un'ispezione della GDF


Con Sentenza 9 novembre 2010, la Corte di Cassazione ha ribadito che il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso è precluso al contribuente qualora sia già stata effettuata una verifica da parte degli Uffici.
Nella fattispecie in oggetto, l’Amministrazione Finanziaria aveva presentato ricorso avverso un’azienda, che aveva effettuato un ravvedimento operoso per sanare la propria posizione ai fini IVA dopo l’ispezione della Guardia di Finanza.
La Corte ha accolto il ricorso, poiché, come previsto infatti dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, il ravvedimento è consentito “sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Fonte: Seac

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Il Bonus per il settore tessile


Dal 1° Dicembre 2010 sarà possibile inviare telematicamente le domande per ottenere il bonus fiscale per il settore tessile.

Come citano le istruzioni tratte dalla pagina apposita pubblicata su www.agenziaentrate.it, le imprese interessate sono quelle che svolgono, anche in modo non prevalente, attività produttive di reddito di impresa classificabili nella divisione 13 (industrie tessili), 14 (confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia), 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) della tabella Ateco 2007 e, relativamente all’attività di fabbricazione di bottoni, le imprese con codice attività 32.99.20.
L’agevolazione spetta anche se, per regime naturale o per opzione, i soggetti interessati determinano il reddito d’impresa con criteri forfetari o applicano regimi d’imposta sostitutivi o adottano regimi contabili semplificati.
L’agevolazione consiste nella possibilità di escludere dal reddito d’impresa il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese nell’Unione europea.
Gli investimenti ammessi sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta 2010.
La domanda va presentata telematicamente direttamente o tramite intermediari abilitati utilizzando il software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per scaricare il software clicca qui
L’agevolazione può essere fruita solo con il versamento del saldo delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) dovute per il periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti.
Fonte:Agenzia delle Entrate

Roberto Pagano
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La Guida Fiscale per i Giovani Avvocati


La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida Fiscale per il giovani Avvocati.
E’ una guida estremamente pratica e chiara che è utile ai giovani Avvocati che si accingono ad iniziare la profesione forense, ma che in pratica riguarda tutti i professionisti in senso lato.
Nella Guida ci sono adeguate risposte a conforto delle scelte già effettuate e di quelle ancora da compiere, nonché soluzione a problematiche tecnico-fiscali che l’Avvocato incontra nell’espletamento della propria attività.
Ecco, di seguito, gli argomenti trattati nella Guida:
Inizio attività
Variazione dati e cessazione attività
Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative di lavoro autonomo
Passaggio al regime dei minimi
Il regime fiscale agevolato
per i contribuenti minimi
Agevolazioni iva
Agevolazioni in materia di imposte sul reddito
Acconti
Agevolazioni contabili
Opzione per il regime ordinario
Cessazione
Accertamento e sanzioni
Regimi agevolati abrogati
Nozioni fiscali minime per L’AVVOCATO CHE APRE UNO STUDIO
Cos’è una fattura o ‘parcella’?
Quando va emessa la fattura (‘parcella’)?
Come indicare nella parcella le ‘spese vive’?
LE RITENUTE ALLA FONTE
La ritenuta a titolo di accontoe a titolo di imposta (cenni)
La natura dei compensi professionali da assoggettare alla ritenuta
Gli adempimenti formali e sostanziali gravanti sul sostituto d’imposta
COSTI DEDUCIBILI AI FINI DELL’IVA DELLE IMPOSTE DIRETTE
I principi generali per la deducibilità dei costi sostenuti dal professionista
Le varie tipologie di costi deducibili
L ’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
La legge delega 23 dicembre 1996, n. 662 e il successivo decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Il presupposto dell’irap
I soggetti passivi
La base imponibile
La ripartizione della base imponibile nel caso di attività transregionale e transnazionale
Le aliquote e le agevolazioni d’imposta
Breve conclusione
Gli studi di settore
Origine e sviluppo degli studi di settore
Cosa sono gli studi di settore?
Revisione congiunturale degli studi di settore
Elaborazione degli studi di settore su base regionale e comunale
Cause di operatività e di esclusione dagli studi di settore
L’adeguamento spontaneo in dichiarazione
Indicatori di normalità economica e coerenza
Gli studi di settore come strumento di accertamento
L’inibizione degli accertamenti presuntivi, le innovazioni garantiste e di personalizzazione
Brevi cenni sullo studio di settore


Per scaricare la guida clicca qui

Roberto Pagano

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Il Codice Fiscale -Guida Completa-


Tratterò oggi del “primo obbligo” fiscale che ogni cittadino ha, ovvero il codice fiscale, che costituisce lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L’unico valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Il codice fiscale delle persone fisiche è costituito da un’espressione alfanumerica di 16 caratteri, così composta:
• le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del cognome; se questo ha meno di tre consonanti, queste sono seguite dalle prime vocali fino ad avere tre caratteri; se il cognome ha due caratteri, il terzo sarà la lettera X;
• lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde tre lettere; se questo è formato da più di tre consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta;
• i primi due numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita;
• il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita;
• i successivi due numeri sono il giorno di nascita, che per i soggetti di sesso femminile è aumentato
di 40 unità;
• i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita (codice del Comune o dello Stato estero);
• l’ultimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.
CHI LO RILASCIA
Neonati: il numero di codice fiscale viene attribuito dai Comuni ai neonati, al momento della prima iscrizione nei registri d’anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria.
Stranieri: l’attribuzione del numero di codice fiscale ai cittadini stranieri che presentano domanda di ingresso nel territorio agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare, viene effettuata dagli stessi Sportelli, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria. Al momento della convocazione allo Sportello il cittadino riceve anche il certificato
di attribuzione del codice fiscale.
Residenti all’estero: i cittadini residenti all’estero, che abbiano necessità del codice fiscale, ne chiedono l’attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. Il codice fiscale viene attribuito dalle Ambasciate e dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria.
In ogni caso, la generazione del codice fiscale, la produzione e l’invio della tessera rimangono a cura dell’Agenzia delle Entrate e nessun soggetto esterno, tranne la Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A. - è autorizzato a produrre programmi software per il calcolo del codice fiscale e tanto meno a stampare la relativa tessera.
COSA FARE SE NON SI HA IL CODICE FISCALE
I cittadini sprovvisti del codice fiscale devono richiederlo a un qualsiasi Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Nella richiesta di attribuzione il cittadino deve indicare correttamente le generalità anagrafiche e l’esatto domicilio fiscale, presso il quale verrà recapitata la tessera con l’indicazione del codice fiscale attribuito.
Unitamente alla richiesta, i cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. Per i minori, la richiesta viene presentata dal genitore, che esibisce il proprio documento d’identità.
I cittadini provenienti dai Paesi non facenti parte della Unione Europea esibiscono in alternativa:
• il passaporto valido, con relativo visto ove prescritto o altro documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane;
• l’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza (con relativa foto dell’interessato);
• il permesso di soggiorno valido;
• la carta d’identità rilasciata dal comune di residenza.
OMOCODIA
Può accadere che due (o più) persone abbiano dati anagrafici tali da generare lo stesso codice fiscale (“omocodici”).
In questi casi l’Agenzia delle Entrate provvede ad attribuire a ciascuno di loro un nuovo codice fiscale, calcolato a partire da quello generato in base ai dati anagrafici.
Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile (alla voce Servizi - codice fiscale) il programma di controllo della correttezza formale del codice fiscale; questo può essere utilizzato e integrato da Enti e Amministrazioni nei propri sistemi informativi, per la verifica di codici fiscali, anche se generati da una risoluzione di omocodia.
Cliccando qui potrai accedere ad un programma gratuito per il calcolo del codice fiscale

Roberto Pagano

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La Tessera Sanitaria -Come ottenerla-



La Tessera Sanitaria, di natura esclusivamente personale, contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e, quindi, sostituisce il tesserino del codice fiscale per tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
La Tessera è recapitata a tutti gli aventi diritto all’indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria al momento della spedizione. Essa contiene, oltre ai dati anagrafici e assistenziali, anche il codice fiscale – sia su banda magnetica che in formato a barre (bar-code) – ed è valida sull’intero territorio nazionale.
Inoltre, permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell’Unione Europea, in sostituzione del modello cartaceo E111.
La Tessera Sanitaria ha validità 5 anni, salvo diversa indicazione da parte della Regione/ASL di assistenza.
In prossimità della scadenza, l’Agenzia delle Entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova Tessera a tutti i soggetti per i quali non sia decaduto il diritto all’assistenza. Alla scadenza, vale comunque come tessera di codice fiscale.
Ai nuovi nati, dopo l’attribuzione del codice fiscale da parte del Comune o di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, viene inviata automaticamente una Tessera Sanitaria con validità di un anno; alla sua scadenza, viene inviata la Tessera con scadenza standard.
Alcune Regioni (ad esempio Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia) hanno adottato, per i propri assistiti, una Tessera Sanitaria con microchip che svolge anche la funzione di Carta Nazionale dei Servizi per l’accesso in rete ai servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni. Tali Tessere Regionali sono ugualmente valide come tessere di codice fiscale.
I cittadini che non avessero ancora ricevuto la Tessera Sanitaria possono rivolgersi alla propria ASL di assistenza; nel caso non abbiano ancora il codice fiscale devono invece rivolgersi ad un qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Roberto Pagano
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Niente rimborso per l'Iva sulla tassa rifiuti

Brutte notizie in riferimento all’istanze di rimborso dell’iva sulla tassa dei rifiuti.

Come cita testualmente il Sole 24 Ore, “L’Iva sulla tariffa rifiuti si deve pagare, anche se la Tia concretamente applicata negli enti locali è quella prevista dal decreto Ronchi, e non quella “nuova”, disciplinata dal codice dell’Ambiente. A scrivere il nuovo capitolo della saga sull’imposta, che dura ormai da oltre un anno, è il dipartimento delle Finanze con la circolare 3/2010.
A motivare l’applicazione dell’Iva sulla tariffa rifiuti, e di conseguenza lo stop ai rimborsi, nel documento delle Finanze, è la «sostanziale identità» tra la tariffa introdotta dal Dlgs 22/1997 (la Tia 1) e quella riscritta dal Dlgs 152/2006 (la Tia 2), che ancora non viene applicata dai comuni perché attende ancora il regolamento attuativo. Ad aprire la contesa è stata la Corte costituzionale, che nella sentenza 238/2009 aveva definito la Tia un «tributo», sulla base del fatto che il pagamento non è direttamente correlato alla quantità dei rifiuti prodotti e quindi non può essere interpretato come un corrispettivo del servizio reso. Se la Tia è una tariffa di nome ma un tributo di fatto, non può essere gravata dall’Iva che rappresenterebbe nei fatti una doppia imposizione. Un problema che dovrebbe essere superato con l’applicazione della nuova Tia, caratterizzata da un meccanismo di calcolo più complesso che lega in modo diretto la quantità dei rifiuti prodotti e la tariffa da pagare”

Vedremo la reazione dell’associazione del contribuenti.

Roberto Pagano
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domenica 13 febbraio 2011

Le news fiscali della settimana dal giorno 7 al giorno 11 Febbraio 2011

Compensazioni dei crediti con ruoli non pagati: firmato il Decreto attuativo (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-11 - Il 10 febbraio 2011 è stato firmato il Decreto attuativo sulle compensazioni dei crediti con i debiti iscritti a ruolo e non pagati, di ammontare superiore 1.500 euro. Con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale sarà possibile utilizzare i crediti d’imposta a condizione che vengono prioritariamente compensate le imposte iscritte a ruolo e non pagate. In questo caso il contribuente potrà procedere a utilizzare i residui crediti per compensare gli altri importi a debito. In caso di pagamento parziale delle somme, il contribuente è tenuto, invece, a comunicare preventivamente all’agente della riscossione, le posizioni debitorie da estinguere con le modalità definite dall’agente stesso.

 
Evasione fiscale: recuperati 25,4 miliardi di euro nel 2010 (Fonte: Fisco Oggi)
 
2011-02-11 - Con il Comunicato Stampa del 10 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Equitalia hanno illustrato i risultati dell’azione condotta nel 2010 alla lotta all’evasione fiscale. La somma recuperata, pari a 25,4 miliardi di euro, si compone delle seguenti voci: 10,5 miliardi (+15% rispetto al 2009) derivanti dai controlli formali e dal recupero dell’evasione fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate e 6,6 miliardi di euro relativi a minori crediti d’imposta tributari utilizzati in compensazione rispetto al 2009. Seguono i 6,4 miliardi (+12%) che l’Inps ha recuperato all’evasione contributiva e le somme, pari a 1,9 miliardi (+ 19%) che l’Equitalia ha riscosso per altri enti statali e gli enti locali.

 
Milleproroghe 2011, le ultime modifiche (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-11 - Arriva la tassa di un euro sui biglietti per il cinema, ma anche la proroga della mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali, limitata alle cause condominiali e a quelle per incidenti stradali causata dalla circolazione di veicoli e natanti. Inoltre, ci sarà tempo fino al 30 aprile 2011 per l’emersione delle c.d. “case fantasma” senza incorrere nelle sanzioni. Sono alcune delle novità contenute negli emendamenti al Milleproroghe votati ieri, 10 febbraio, in commissione al Senato. La versione definitiva arriverà, invece, la prossima settimana con il maxiemendamento su cui sarà posta la fiducia.

 
Modello Iva 26: l’invio entro il 16 febbraio 2011 (Fonte: Fisco Oggi)
 
2011-02-11 - I gruppi societari in possesso di determinati requisiti possono optare per l’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 73, comma 3 del DPR n. 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 1979 che consente di compensare, nell’ambito del gruppo, i crediti e i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno delle società che lo costituiscono. L’opzione per il 2011 dovrà essere esercitata attraverso l’invio del modello Iva 26, entro il 16 febbraio 2011, esclusivamente in via telematica, secondo le istruzioni approvate dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 6 dicembre 2010.

 
ICI: per i fabbricati di categoria “D” posseduti da imprese rileva la “rendita presunta” (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-10 - Con due sentenze depositate il 9 febbraio 2011, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito quale è il criterio da utilizzare per la determinazione della base imponibile ICI per i fabbricati di categoria “D”, interamente posseduti da imprese e privi di rendita, ai sensi dell’articolo 5 del DLgs. n. 504/1992. In particolare, la Sentenza n. 3157/11 ha precisato che, in mancanza di un obbligo di tenuta delle scritture contabili da parte del possessore, è possibile adottare il criterio della “rendita presunta” quale alternativa e in attesa dell’attribuzione di quella definitiva. La Sentenza n. 3160/11, invece, ha precisato che la base imponibile ICI dei fabbricati non iscritti in Catasto va calcolata sulla base delle “iscrizioni contabili” solo fino a quando il contribuente non fa richiesta di attribuzione di rendita. Nel caso in cui abbia versato di più ha diritto ad ottenere il rimborso.

 
IRAP: cambiano le regole per la deducibilità parziale (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-10 - Cambiano le regole per la deducibilità parziale dell’IRAP dalla base imponibile sui redditi. A disporre tale deducibilità è stato l’art. 6 del D.L. n. 185/2008, il quale ha fissato al 10% la misura dell’IRAP ammessa in deduzione dall’IRPEF e dall’IRES. La deduzione doveva compensare l’indeducibilità dall’imponibile IRAP di interessi e spese del personale. Ora, uno schema di disegno di legge approvato ieri dal Governo, prevede di emanare un decreto legislativo che riformuli i criteri di quantificazione della deduzione dell’IRAP corrispondente a interessi passivi e spese del personale. Il metodo dovrà essere semplificato e non analitico, utilizzando percentuali differenziati in funzione della tipologia del contribuente, del settore e dell’area di svolgimento dell’attività.

 
Per le compensazioni dei crediti con ruoli non pagati contano gli oneri accessori (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-10 - L’art. 31 del D.L. 78/2010 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti fiscali e contributivi è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. Sul punto, nel corso di Telefisco 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per “accessori” devono intendersi le sanzioni, gli interessi, gli aggi della riscossione e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica della cartella o relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione. Di conseguenza, per oltrepassare la soglia “limite” sarà sufficiente un debito erariale effettivo decisamente inferiore a 1.500 euro.

  Procura speciale, niente marca da bollo (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-10 - Con la Risoluzione n. 13/E del 9 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la procura speciale conferita per assistere o rappresentare il contribuente, anche in sede di adesione, non è soggetta ad imposta di bollo. L’esclusione dalla marca da bollo di 14,62 euro si applica anche all’autenticazione della sottoscrizione del contribuente che viene apposta in calce alla procura.

 
Compensazioni crediti con ruoli non pagati appese a un filo (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-09 - Come noto, l’art. 31 del D.L. 78/2010 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è vietato utilizzare in compensazione crediti fiscali e contributivi per il pagamento di tributi e contributi in presenza di ruoli scaduti per importi che superano la soglia di 1.500 euro. In vista della prossima scadenza del 16 febbraio 2011, i contribuenti dovranno fare riferimento al comunicato stampa del 15 gennaio 2011, con cui l’Agenzia delle Entrate precisa che le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, non sono sanzionabili fino all’emanazione dell’apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a condizione che la compensazione non vada ad intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti. Il decreto attuativo della norma, infatti, è ancora all’esame dell’amministrazione dello Stato, che sta effettuando un’analisi accurata sulla regolazione dei flussi finanziari all’interno del bilancio statale.

 
Gli interessi di mora fissati all’8% (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-09 - Con il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8 febbraio 2011, è stato fissato all’8% il tasso degli interessi di mora e all’1% il saggio d’interesse (al netto della maggiorazione del 7%) per il 1° semestre 2011. Per gli alimenti deteriorabili, invece, si pagheranno gli interessi di mora del 10%, in quanto la maggiorazione, rispetto al tasso base, è di 9 punti percentuali.

 
INPS: adempimenti previdenziali per gli intermediari (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-09 - Con la Circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011, l’Inps ha rafforzato il ruolo degli intermediari autorizzati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Gli intermediari operano in nome e per conto dei datori di lavoro sulla base di apposite deleghe, che possono essere registrate grazie ad un software messo a disposizione sul sito dell’ente di previdenza. Sono esclusi, invece, dalla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale i Centri di elaborazione dati (CED), nonché i soggetti, quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili, che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale.

 
Trattamento di fine rapporto: entro il 16 febbraio il versamento del saldo della sostitutiva (Fonte: Fisco Oggi)
 
2011-02-09 - Entro il 16 febbraio 2011 i datori di lavoro devono pagare il saldo dell'imposta sostitutiva dell’Irpef sulle rivalutazioni al 31 dicembre 2010 dei fondi per il trattamento di fine rapporto (tfr) accantonati per i loro dipendenti. L'importo da versare è al netto di quanto già corrisposto il 16 dicembre 2010, a titolo di acconto. La rivalutazione del fondo Tfr, fatta alla fine di ciascun anno e, in ogni caso, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è assoggettata all'imposta sostitutiva dell'Irpef, con aliquota dell'11%.

 
Certificazione degli utili corrisposti nel 2010: l’invio entro il 28 febbraio (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-08 - Entro il 28 febbraio 2011 i soggetti che hanno corrisposto nel 2010 utili o proventi equiparati devono provvedere a rilasciare ai percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il rilascio della certificazione è richiesto esclusivamente per gli utili o i proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto o non assoggettati ad alcuna ritenuta. I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati dal percettore ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730/2011 o mod. UNICO 2011).

  Detrazione 55% anche per il solare termodinamico (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-08 - Con la Risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione Irpef/Ires del 55% spetta anche per l’istallazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, a condizione che quest’ultimi siano utilizzati per la produzione di energia termica e di acqua calda. Nel caso di sistema termodinamico che produce sia energia termica sia energia elettrica, invece, si può godere dell’agevolazione sulle sole spese riferibili alla produzione di energia termica. In tal caso, per determinare la quota di spesa detraibile è necessario individuare la percentuale di energia termica prodotta sulla base di quella complessivamente sviluppata dall’impianto.

 
Nuove sanzioni per gli avvisi di accertamento (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-08 - Dal 1° febbraio 2011 è entrato in vigore l’aumento delle sanzioni in caso di adesione ai vari istituti deflativi, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2011. Tale Legge ha previsto un regime transitorio in base al quale le nuove riduzioni si applicano “agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia a decorrere dal 1 febbraio”. Tuttavia, in base alle informazioni fornite in questi giorni da alcuni uffici, lo spartiacque di febbraio tra vecchie e nuove sanzioni non è determinato dalla data dell’atto di accertamento, ma da quando l’ufficio, ricevuta l’istanza di adesione, la propone al contribuente.

 
Rimborso Iva sulla Tia: decide il giudice ordinario (Fonte: Fisco Oggi)
 
2011-02-08 - Con la Sentenza n. 2064 del 28 gennaio 2011, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui spetta al giudice ordinario decidere se i contribuenti hanno diritto al rimborso dell’Iva pagata (e non dovuta) sulla tariffa di igiene ambientale (Tia). Ciò in quanto, considerato che il soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia relativa al rimborso della maggior imposta versata non riguarda un rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati.

 
Assicurazione sulla vita: indeducibili i premi per l’ex moglie(Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-07 - Con la Sentenza n. 2236 del 31 gennaio, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui l’assicurazione sulla vita versata a favore dell’ex moglie non può essere dedotta dal reddito complessivo dichiarato dal marito separato. I magistrati ribadiscono che la deduzione Irpef prevista dall’articolo 10 del Tuir è applicabile limitatamente all’assegno di mantenimento versato periodicamente, e il beneficio non si estende ai premi pagati per l’assicurazione sulla vita a favore della moglie. Bocciate, in conclusione, le ragioni del contribuente e respinto il ricorso.

 
Calcolo dell’IRAP in base al bilancio: l’invio dell’istanza entro il 1° marzo (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-07 - Entro il 1° marzo 2011 le società di persone e gli imprenditori individuali che intendono optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio (ex art. 5 del DLgs. 446/97) devono inviare l’apposito modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati. L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e, al termine del triennio, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, sempre che l’impresa non opti nuovamente per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali.


I nuovi compensi per gli intermediari (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-07 - Con il Provvedimento del 2 febbraio 2011, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce i nuovi compensi per gli intermediari a partire dalle attività svolte nel 2010. In particolare, per gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni elaborate e trasmesse tramite Entratel, per le banche convenzionate e le Poste Italiane Spa che ricevono e trasmettono le dichiarazioni e per gli intermediari che effettuano il pagamento telematico in nome e per conto del contribuente, il compenso è rideterminato nella misura di 1,03 euro per ciascuna operazione. L’adeguamento del compenso discende dalla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall’ISTAT nel periodo tra settembre 2007 - agosto 2008 e settembre 2009 - agosto 2010.

Scia: dal 1° aprile 2011 l’impresa in un giorno è pronta a decollare (Fonte: Il Sole 24 Ore)
 
2011-02-07 - Dal 1° aprile 2011 la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) sarà sufficiente per intraprendere una nuova impresa. La novità riguarderà solo le imprese che per avviare le attività non necessitano di autorizzazioni da enti terzi. Entro il 31 marzo 2011 i comuni devono, invece, chiedere al ministero dello Sviluppo economico l’accreditamento nella lista degli Sportelli unici attività produttive (Suap), disponibile nel portale nazionale, attestando la propria “capacità” di trasmissione telematica delle pratiche. In mancanza di accreditamento del ministero, il ruolo degli sportelli comunali verrà assunto provvisoriamente dalle Camere di Commercio. Queste riceveranno la Scia e la trasmetteranno al comune che rimane competente nella gestione sostanziale della pratica.